ROMA - La Corte costituzionale boccia il taglio delle province. La Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma contenuta nel decreto "Salva-Italia" e il loro riordino, che ne prevede la riduzione in base ai criteri di estensione e popolazione. Secondo i giudici costituzionali, il riordino delle province non è materia da disciplinare con decreto legge.
Secondo la Consulta, «il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio». Per questo motivo, si legge in una nota, la Corte costituzionale nella camera di consiglio di oggi «ha dichiarato l'illegittimità costituzionale» del provvedimento che tagliava il numero delle province italiane (si tratta dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 per violazione dell'art. 77 Costituzione, in relazione agli artt. 117, 2 comma lett. p) e 133, 1 comma Costituzione).
La Consulta aveva esaminato nel corso dell'udienza pubblica di ieri i ricorsi presentati dalle Regioni contro il decreto Salva Italia (decreto 201) del dicembre 2011 che con l'articolo 23 ha di fatto svuotato le competenze delle Province e ne ha profondamente modificato gli organi di governo: non più di 10 componenti eletti dai Comuni e il presidente scelto all'interno del consiglio provinciale. Sotto la lente della Corte anche il decreto 95 del 2012 sul riordino delle Province in base ai due criteri dei 350 mila abitanti e dei 2.500 chilometri di estensione in base ai ricorsi avanzati dalle autonomie.
Regge la riforma dei tribunali, si salva solo Urbino. Resiste invece al vaglio della Consulta la riforma della geografia giudiziaria: sono state infatti giudicate infondate le questioni sollevate dai tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona contro la loro soppressione; inammissibile quella del Friuli Venezia Giulia. Solo Urbino si salva. In particolare, si legge in una nota della Consulta, «la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all'udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013».
La Corte ha poi «dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il ricorso n. 179 del 2012». Infine, ha «dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013)».